NOVITA' ADR NOMINA CONSULENTE

La normativa ADR disciplina sia le modalità di trasporto delle merci pericolose sia l'idoneità dei veicoli adibiti a questo trasporto.
Il D.Lgs 40/2000, successivamente modificato dal D.Lgs 35/2010, istituisce anche nel nostro paese la figura del Consulente per il Trasporto delle merci pericolose.

Entra in vigore dal 1 luglio 2019 l’obbligo di nomina del consulente ADR per tutte le imprese che, in materia di merci pericolose, effettuano :

Attività di spedizione e trasporto per via stradale, marittima o navigabile (fiume).
Operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico ad eccezione di quelle imprese che effettuano il solo scarico finale.
Ogni unità locale dell’impresa dovrà avere il proprio consulente ADR.

Il quadro normativo prevede la possibilità di avvalersi dell’esenzione della nomina in base alle quantità di merce pericolosa ed alla tipologia di attività aziendale.

Si è sempre esentati quando le merci pericolose sono imballate:

in quantità limitate (capitolo 3.4 dell’ADR)
In quantità esenti (capitolo 3.5 dell’ADR)
In quantità esenti per unità di trasporto (capitolo 1.1.3.6 dell’ADR)
Qualora la spedizione di merci pericolose sia occasionale e saltuaria è possibile richiedere l’esenzione, solamente per le categorie 3 e 4 di trasporto (capitolo 1.1.3.6.3 dell’ADR), a patto che non si superino tutte le seguenti limitazioni:

Massimo 24 operazioni annuali
Massimo 3 operazioni mensili
Massimo 180 tonnellate/annuali

L’esenzione non è automatica ma va richiesta direttamente alla Motorizzazione di riferimento e, una volta ottenuta, non solleva dal rispetto delle normative sul trasporto di merci pericolose né tantomento degli obblighi di formazione previsti.