ADR, RID e ADN: Verità e falsi miti sulle normative per il trasporto di merci pericolose

Le normative ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (vie navigabili interne) regolano il trasporto delle merci pericolose in tutta Europa. Tuttavia, esistono molte convinzioni errate che generano confusione tra gli operatori del settore. In occasione del Pesce d'Aprile, analizziamo alcuni dei miti più diffusi e facciamo chiarezza sulle reali disposizioni normative.

"Se il quantitativo di merce è basso, non servono certificazioni ADR"

Verità: L'ADR prevede alcune esenzioni per il trasporto di quantità limitate (capitolo 1.1.3.6), ma solo se vengono rispettate condizioni specifiche.Tra queste:

  • Etichettatura corretta
  • Utilizzo di imballaggi omologati ONU
  • Documentazione di trasporto adeguata

Inoltre, l’Articolo 3.4 dell’ADR stabilisce i criteri per le esenzioni sugli "imballaggi combinati", permettendo il trasporto in sicurezza di piccole quantità di merci pericolose. Con le modifiche introdotte dalla Direttiva 2008/68/CE, dal 1° gennaio 2025, il termine “parte contraente” sarà sostituito con “Stato membro” ove applicabile.

"Il RID riguarda solo il trasporto ferroviario di sostanze chimiche"

Verità: Il RID (Regolamento Internazionale per il Trasporto Ferroviario delle Merci Pericolose) non si limita alle sostanze chimiche, ma copre tutte le merci pericolose trasportate su ferrovia, tra cui:

  • Sostanze infiammabili (classe 3)
  • Gas (classe 2)
  • Materiali radioattivi (classe 7)
  • Sostanze corrosive (classe 8)

Il RID si basa sulle Raccomandazioni ONU per il trasporto delle merci pericolose e viene aggiornato ogni due anni per garantire la sicurezza. Il capitolo 6 specifica i requisiti per la costruzione e l’omologazione dei contenitori di trasporto. Anche qui, dal 1° gennaio 2025, il termine “Stato contraente del RID” verrà modificato in “Stato membro”.

"Il trasporto su vie navigabili è meno regolamentato rispetto alla strada e alla ferrovia"

Verità: L’ADN (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne) impone standard rigorosi di sicurezza. In particolare:

  • Il capitolo 8.2 prevede una formazione certificata per gli operatori, con obbligo di superamento di un esame qualificante.
  • Le imbarcazioni utilizzate devono essere certificate e dotate di sistemi di contenimento delle perdite.
  • Sono richieste misure di sicurezza specifiche per il trasporto di sostanze volatili o tossiche.

Le nuove disposizioni normative saranno applicabili dal 1° gennaio 2025, con modifiche agli articoli 3 (lettere f-h) e 8 (paragrafi 1 e 3). Anche in questo caso, il termine “parte contraente” sarà sostituito con “Stato membro”.

Conclusione

Le normative ADR, RID e ADN rappresentano i pilastri fondamentali per il trasporto sicuro delle merci pericolose. La conformità non solo garantisce la sicurezza delle persone e dell’ambiente, ma aiuta anche a evitare sanzioni e ritardi nelle spedizioni.

Gli Stati membri dovranno implementare le nuove disposizioni legislative in conformità con la Direttiva 2025/149 entro il 30 giugno 2025.

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